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In data 4 luglio 2025 è stato sottoscritto da ANCE, Associazioni Artigiane e i Sindacati del settore edile l’accordo che definisce le nuove modalità di contribuzione contrattuale e durata del contratto a partire dal 1° ottobre 2025.

 

Contributo contrattuale e durata del contratto di lavoro


Il contributo PREVEDI per i lavoratori assunti a partire dal 1 ottobre 2025 è dovuto solo per i rapporti di lavoro che superano i tre mesi.
Il calcolo della durata tiene in considerazione:

  • frazioni inferiori a 15 giorni -> non si considerano
  • frazioni uguali o superiori ai 15 giorni -> considerate come mese intero

Quando si versa il contributo

Il contributo contrattuale va versato a partire dal quarto mese successivo all’assunzione, includendo anche i tre mesi precedenti.

Contratti inferiori a tre mesi


Per gli impiegati: l’azienda paga direttamente al lavoratore un importo lordo una tantum.
Per gli operai: si paga un importo calcolato sulle ore ordinarie effettivamente lavorate nel corso del mese; non vengono considerate per il calcolo le ore di straordinario, malattia, cassa integrazione, congedo parentale facoltativa. Tale importo va versato alla Cassa Edile che lo eroga insieme alla GNF (Gratifica Natalizia e Ferie).

Durante il periodo di cassa integrazione il contributo contrattuale è sospeso.

Eccezioni


Se il lavoratore ha già attivato il versamento al Fondo PREVEDI di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (TFR e/o contributo aggiuntivo dell’1% o superiore), il contributo contrattuale è dovuto fin dal primo mese di assunzione.

Si evidenzia che l’Accordo non ha modificato le misure e le modalità di calcolo del contributo contrattuale al Fondo Prevedi: in tutti i casi in cui sia dovuto il contributo contrattuale a Prevedi, esso va calcolato applicando le regole e le misure delle circolari CNCE n.678 (CCNL Industria) e n. 706 (CCNL Artigianato)

Accordo 4 luglio 2025

Addendum 15 luglio 2025

Note operative Prevedi