Home / Area Imprese/Consulenti / DURC / Durc On Line

Durc On Line

CNCE: procedure DURC on-line per le imprese del settore edile

La Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) fornisce alcuni primi chiarimenti operativi per le Casse Edili alla luce della pubblicazione del D.M. 30 gennaio 2015  che, come noto, ha dato attuazione all’art. 4 del Decreto Legge n. 34/2014, recante importanti novità in tema di semplificazione del Durc.
Tali chiarimenti, anche alla luce della circolare del Ministero del Lavoro, contenente alcune prime istruzioni e pubblicata nei giorni scorsi, anticipano il documento contenente le Regole per le Casse Edili che sarà a breve approvato dal Comitato della bilateralità.

Ecco il testo della nota:

1. Quadro normativo

 art. 4 del D.L. n. 34/2014 convertito in L. n. 78/2014 recante “Semplificazioni in materia di regolarità contributiva”
 Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30/2015 – “Semplificazioni in materia di regolarità contributiva”
 Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 19/6/2015, avente ad oggetto il D.M. 30/1/2015 – Durc on line – prime istruzioni operative.

2. Soggetti abilitati alla verifica

I soggetti abilitati alla verifica, a partire dal 1° luglio 2015, accedono al sistema “Durc on Line” attraverso i portali INPS o INAIL , www.inps.it o www.inail.it/, inserendo il Codice Fiscale o la Partita IVA dell’impresa interessata ;

– Oltre all’interessato e alle amministrazioni indicate nel decreto, i soggetti abilitati alla verifica sono i soggetti delegati (chiunque abbia interesse alla verifica oltre a banche e intermediari finanziari sempre previa delega).

la delega: deve essere comunicata agli istituti dal soggetto delegante e conservata dal soggetto delegato. Per il momento il sistema di delega è sospeso sino a nuove implementazioni informatiche. È stato chiarito, comunque, che i soggetti delegati di cui alla L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro) sono invece immediatamente abilitati all’effettuazione della verifica.

3. Gestione della richiesta

– I portali di INPS o INAIL consentono (funzione “Consulta regolarità”) la verifica dell’esistenza di un DURC positivo e in corso di validità (120 giorni dalla prima richiesta) e, se richiesta , ne consente al richiedente la visualizzazione e l’acquisizione in formato PDF (funzione ” Visualizza il documento”).

– Laddove non vi sia un documento in corso di validità ma risulta essere stata effettuata una precedente richiesta per la quale è in corso un’istruttoria da parte degli Istituti e delle Casse Edili, il sistema comunicherà tale informazione all’interessato il quale dovrà attendere l’esito di tale istruttoria.

– Laddove non vi sia un documento in corso di validità, né parimenti un’istruttoria in corso, il portale procede ad interrogare le Banche dati nazionali di INPS, INAIL e, se coinvolte, delle Casse Edili (funzione “Richiesta regolarità”).

– Il Sistema Casse Edili viene coinvolto per imprese iscritte in BNI o, comunque, per le imprese con inquadramento previdenziale edile (CSC edile – codice statistico contributivo edile)

le casse edili abilitate: le Casse Edili abilitate ad effettuare la verifica sono quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che comunque siano riconosciute dal Ministero del Lavoro.
In tal senso sarà predisposto dal Ministero del Lavoro un apposito elenco ministeriale per la redazione del quale le parti sociali sono in attesa di un incontro con gli uffici del Ministero stesso.

4. Istruttoria

– I portali INPS e INAIL interrogano, attraverso la porta di dominio, la Banca dati Nazionale delle Imprese Irregolari – BNI, gestita dalla CNCE

– La BNI risponderà all’interrogazione in due modi:
a) impresa regolare: quando la stessa risulterà iscritta nell’anagrafica presente in BNI e non saranno state segnalate irregolarità da parte delle Casse Edili la pratica verrà chiusa e la risposta della BNI verrà utilizzata ai fini dell’emissione del documento di regolarità (qualora l’impresa risulterà regolare anche per INPS e INAIL) o di irregolarità (se per INPS e/o INAIL l’impresa risulterà irregolare)

b) pratica in istruttoria: quando l’impresa non risulterà iscritta nell’anagrafica BNI o saranno state segnalate irregolarità da parte di una o più Casse Edili la BNI, in questo caso, avvierà la fase di istruttoria mettendo a disposizione il codice fiscale dell’impresa soggetta a verifica alla/e Cassa Edile/i competente/i con i seguenti criteri:

> a tutte le Casse Edili che abbiano segnalato irregolarità alla BNI
> alla/e Casse Edili competenti per il territorio ove ha sede legale l’impresa, nel caso di non iscrizione della stessa ad alcuna Cassa del sistema

Le Casse Edili acquisiranno l’elenco delle imprese in istruttoria attraverso il sistema di gestione automatizzata del DURC adottato da ciascuna Cassa.

5. Invito alla regolarizzazione

– La Cassa Edile coinvolta nella fase istruttoria invierà via PEC, al soggetto con riferimento al quale viene effettuata la verifica, l’invito alla regolarizzazione, invitandolo a svolgere gli adempimenti richiesti entro i successivi 15 giorni.

– Qualora l’impresa regolarizzi la propria posizione, la Cassa provvederà a segnalarlo immediatamente (di norma entro lo stesso giorno) alla BNI e a chiudere la pratica istruttoria. La chiusura dell’istruttoria darà adito all’immediata segnalazione ai portali INPS e INAIL.

– Nel caso in cui l’impresa non ottemperi a quanto richiesto dalla Cassa Edile, la stessa chiuderà la fase istruttoria secondo le seguenti modalità:

  • conferma dello stato di irregolarità con indicazione dell’importo del debito contributivo (necessario ai fini di interrogazioni finalizzate a pagamenti relativi a lavori pubblici e all’attivazione dell’intervento sostitutivo da parte delle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 31 legge 98/2013);
  • conferma dello stato di irregolarità con indicazione dell’importo del debito pari a zero, qualora lo stesso non sia definibile (mancata iscrizione, mancata presentazione della denuncia o mancata segnalazione della sospensione di attività, ecc.)

Si rileva che, qualora la Cassa Edile accerti che l’impresa non sia tenuta soltanto all’iscrizione ma anche al versamento contributivo, la stessa dovrà segnalare alla BNI la posizione di irregolarità e chiudere l’istruttoria comunicando l’importo del debito contributivo.

– La comunicazione di chiusura della fase istruttoria deve essere inviata a BNI entro il 28° giorno dalla data di richiesta della verifica da parte dell’utente. In caso di mancata chiusura da parte della Cassa Edile o di mancata indicazione dell’importo del debito entro il termine indicato, al 29 ° giorno la BNI chiuderà “d’ufficio” la pratica segnalando ai portali INPS e INAIL la conferma di irregolarità con importo del debito contributivo pari a zero. Tale segnalazione comporterà la risultanza negativa della verifica che verrà comunicata dai richiamati portali ai soli soggetti che hanno effettuato l’interrogazione.
Si sottolinea che, successivamente alla chiusura dell’istruttoria, la risultanza sarà disponibile in via definitiva per i portali INPS e INAIL e, quindi, la Cassa Edile non potrà rettificare quanto in precedenza comunicato.

6. Requisiti di regolarità

– La verifica della regolarità riguarda i pagamenti scaduti fino la secondo mese antecedente la verifica. Per le Casse Edili ciò significa che l’impresa deve aver presentato la denuncia e effettuato il versamento (relativi alla retribuzione del terz’ultimo mese antecedente rispetto a quello della verifica), entro il penultimo mese dalla verifica stessa.

 La regolarità dell’impresa sussiste, oltre ai casi espressamente previsti dal decreto e dalla circolare ministeriale con riferimento anche agli altri Istituti, per ciò che concerne le Casse Edili:

> nei casi di rateizzazioni stipulate secondo le modalità stabilite dalle delibere del Comitato della bilateralità e laddove risultino ottemperati tutti gli obblighi da essa derivanti, compreso il pagamento dei debiti correnti da parte dell’impresa;

> nei casi di sospensione dell’attività dell’impresa regolarmente comunicata alla Cassa Edile competente;

> nei casi di scostamento non grave tra le somme complessivamente dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna Cassa Edile, non considerandosi grave lo scostamento pari o inferiore a euro 150,00 comprensivo degli accessori di legge.

nei casi di imprese di nuova costituzione comunque iscritte presso la Cassa Edile competente, ma per le quali l’obbligo contributivo decorra successivamente al periodo considerato per la verifica di regolarità

– Qualora invece l’impresa non sia censita dal sistema delle Casse Edili, in relazione all’obbligatorietà di iscrizione per tutte le imprese edili, la stessa verrà considerata irregolare.

– Nei casi di mancata presentazione della denuncia, verrà attestata un’irregolarità con indicazione dell’importo pari a 0. Non rileva a tal fine l’eventuale effettuazione di un versamento contributivo poiché, in assenza della denuncia, la Cassa è impossibilitata a controllarne le relative congruenze.

– Le imprese inquadrate nel settore edile ai fini previdenziali e che non abbiano dipendenti operai, sono tenute ad iscriversi almeno ad una Cassa Edile senza alcun ulteriore obbligo (denuncia mensile o versamento) nei confronti della stessa fin quando non assumano lavoratori operai. Tale adempimento si rende necessario al fine di distinguere, tra le imprese edili non iscritte al sistema delle Casse Edili, quelle con solo dipendenti impiegati da quelle con dipendenti operai: per queste ultime la regolarizzazione comporterà, oltre all’iscrizione, l’effettuazione delle denunce e dei relativi pagamenti per il periodo di attività accertato dalla Cassa Edile e/o da organi pubblici.

7. Decorrenza e periodo transitorio

– L’attuale gestione del DURC, attraverso lo Sportello Unico previdenziale, rimarrà in essere per tutte le richieste di DURC che saranno presentate fino al 30 giugno prossimo. In ogni caso i Durc richiesti prima dell’entrata in vigore del D.M. 30/1/2015 (1° luglio 2015) dovranno essere comunque rilasciati e potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.

– Dal 1° luglio e fino al 1° gennaio 2017 le richieste sullo Sportello Unico potranno riguardare esclusivamente i casi relativi ai crediti certificati nei confronti delle PP.AA di cui all’art. 13 bis, comma 5, DL n. 52/2012, i pagamenti delle pubbliche amministrazioni scaduti anteriormente al 31/12/2012 di cui all’art.6, comma 11 ter, DL n. 35/2013, le procedure di emersione di cui all’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Interno 29 agosto 2012 e il pagamento di lavori nell’ambito della ricostruzione dell’Aquila di cui all’art. 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013 e, in ogni caso, tutte le fattispecie in cui, previa decisione degli Istituti e della CNCE, insorgano gravi problematiche tecniche per la gestione del Durc on-line.

 

Leggi anche

Quesito CNCE Edilconnect / Stazioni appaltanti

Post Views: 606