Si comunica che in data 31/12/2015 la procedura automatizzata di calcolo e conguaglio malattia/infortunio è stata disabilitata. Con decorrenza 01/01/2016 il rimborso della malattia viene effettuato dalla Cassa Edile, qualora l’impresa abbia correttamente indicato, all’interno della denuncia telematica MUT, il numero di protocollo telematico del certificato medico necessario a poter effettuare i relativi controlli, a condizione che l’impresa sia in regola con il pagamento degli accantonamenti, dei contributi, degli interessi di mora e quant’altro dovuto e previsto dal CCNL.
A partire da suddetta data, dunque, tale prassi di rimborso non avverrà più tramite conguaglio diretto ma con le modalità e le tempistiche di seguito esplicate :
- L’impresa invia la denuncia MUT completa dei dati inerenti la malattia da rimborsare
- La Cassa Edile provvederà ad effettuare i dovuti controlli tramite il numero di protocollo telematico del certificato medico
- Qualora l’impresa risulti in regola nei confronti della Cassa Edile, le verrà rimborsato quanto dovuto con la possibilità di utilizzare detta somma a partire dalla denuncia del mese successivo. Per quanto concerne le sole pratiche d’infortunio, al fine di ottenere il rimborso delle stesse, ferma restando la regolarità nei pagamenti dell’impresa, sarà necessario presentare agli uffici di questa Cassa Edile copia cartacea dei certificati medici del periodo d’inabilità per il quale si chiede tale rimborso.
- Informiamo, inoltre, che tale modalità di rimborso interesserà tutte le denunce MUT trasmesse a far data dall’ 1/01/2016.
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento i Ns uffici rimangono a completa disposizione
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