Si allega, insieme alla presente comunicazione, copia dell’ordinanza di rigetto, R.G. 1468/2020 del 22/01/2021, resa dal Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza Sociale, avverso il ricorso d’urgenza promosso da una impresa che, in qualità di distaccante nell’ambito di lavorazioni di armamento ferroviario, riteneva di non essere obbligata alla contribuzione in Cassa Edile, fondando le proprie ragioni sul presupposto che il codice statistico (codice Ateco) ad essa attribuito, non determinava tale adempimento con conseguente applicazione del CCNL metalmeccanico. Il Giudice, recependo e conformandosi al più recente orientamento della Corte di Cassazione consacrato nella sentenza n. 9803/2020 (cfr comunicazione CNCE n. 724), ha statuito che, ai fini del corretto inquadramento del settore produttivo, prevale il criterio dell’attività effettivamente svolta dall’impresa e di conseguenza dai propri dipendenti distaccati, non essendovi alcun automatismo con il codice ATECO assegnato da parte dell’ente previdenziale in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese. La sentenza acquisisce particolare interesse anche per la valorizzazione e analisi dei contenuti dei contratti di distacco stipulati, tutti riconducibili a lavorazioni di natura strettamente edile, rapportati all’oggetto del contratto d’appalto di cui era titolare l’impresa distaccataria.
Ordinanza Tribunale di Catanzaro – criteri dell’attività effettivamente svolta