Home / Area Imprese/Consulenti / DURC / Verifica con DURC di congruità della manodopera nel settore edile: ecco il decreto! Via dal 1° novembre 2021

Verifica con DURC di congruità della manodopera nel settore edile: ecco il decreto! Via dal 1° novembre 2021

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.


Il decreto n.143/2021 del Ministero del Lavoro sul nuovo DURC di congruità – disponibile in allegato in fondo all’articolo – è stato registrato alla Corte dei Conti e sarà a breve pubblicato in Gazzetta Ufficiale: la sua entrata in vigore – precisa il Dicastero del Lavoro, che ha anche pubblicato delle slide esplicative a corredo – avverrà dal 1° novembre 2021, per dar tempo di ‘organizzarsi’.

Verifica di congruità della manodopera: cos’è

L’ultimo passo quindi è stato compiuto: la verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati (questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000 euro) eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

La verifica è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

L’obiettivo del decreto mira a combattere il lavoro nero e a ottenere che i lavoratori in cantiere siano in numero proporzionato all’incarico affidato all’impresa.

L’attestazione di congruità

Il provvedimento definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, attuando la previsione di cui all’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020 (cd. ‘primo’ decreto semplificazioni) e recepisce quanto definito dalle Parti sociali del settore edile con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

L’attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.

Qualora non sia riscontrata la congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione, in mancanza della quale l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata) incide dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.

Differenza tra lavori pubblici e privati

Si segnala che:

  • per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
  • per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

Attestazione di congruità: l’iter delle procedure

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità.

Decorso inutilmente il termine, l’esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

Conseguentemente, la Cassa Edile territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

L’impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile, in base a quanto previsto nell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

In mancanza di regolarizzazionel’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC online.

DURC on line

Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC online alle altre imprese coinvolte nell’appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente.

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile territorialmente competente dal 1° novembre 2021.

 

Comunicazione n. 782 “Decreto congruità della manodopera nei lavori edili”

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021

Decreto Congruità slide

Leggi anche

Contributo minimo anzianità professionale edile (APE) da ottobre 2024

Le Parti Sociali nazionali hanno modificato in data 21.09.2023 l’accordo sull’anzianità professionale edile: da ottobre …