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Limiti Ore M.U.T. – Ore Assenza Sanzionabili – 03/2016

A seguito dei controlli effettuati relativi al monte ore lavorabili così come stabilito dal regolamento DURC (cit. “La somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate comunque computabili, non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese “) e dalle comunicazioni CNCE n. 346 e n. 373
al superamento dei limiti di utilizzo delle ore di FERIE, PERMESSI RETRIBUITI, PERMESSI NON RETRIBUITI dichiarabili in denuncia nell’arco dell’anno solare, si comunica la procedura da attuare:

FERIE: nel corso dell’anno solare possono essere indicate al massimo 160 ore per ciascun lavoratore (da indicare in denuncia nell’apposito campo ORE FERIE); inoltre la normativa vigente consente, nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione, il godimento di ferie residue dell’anno precedente fino ad un massimo di 80 ore(da indicare in denuncia nello stesso campo)

PERMESSI RETRIBUITI: nel corso dell’anno solare possono essere indicate al massimo 88 ore per ciascun lavoratore

PERMESSI NON RETRIBUITI: nel corso dell’anno solare possono essere indicate al massimo 40 ore per ciascun lavoratore (da indicare in denuncia nell’apposito campo ORE PERMESSI NON RETRIBUITI).

Le ore che, per limiti raggiunti, non possono essere indicate in nessuno dei campi sopra menzionati, dovranno essere inseriti nella campo ORE ECCEDENTI SANZIONATE all’interno della scheda Operaio della denuncia MUT, che genererà in automatico il campo CONTRIBUTI ORE SANZIONATE e la relativa sanzione, a carico dell’impresa, corrispondente all’importo dei contributi dovuti alla Cassa Edile.

Si prega, inoltre, di porre particolare attenzione ai seguenti campi ore:

ASPETTATIVA: per quanto riguarda l’istituto dell’aspettativa si ricorda che, in conformità all’ari. 39 del CCNL dell’Edilizia, all’operaio non in prova che ne faccia richiesta scritta può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico organizzative e per una sola volta nell’anno, un periodo di aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell’anzianità di servizio per una durata MINIMA di 4 settimane consecutive.

L’aspettativa deve essere motivata da ragioni di studio o da motivi personali o familiari.

Nel caso di uscita e rientro dell’operaio dal Territorio Nazionale il periodo di aspettativa può essere frazionato in 2 periodi di minimo 2 settimane ciascuno. I viaggi devono essere comprovati da idonea documentazione.

ASSENZA INGIUSTIFICATA SANZIONATA (con decorrenza MUT 0212016): nel caso fossero denunciate ore di questo tipo, l’impresa dovrà far pervenire alla Cassa Edile, contestualmente alla denuncia mensile, copia della lettera di contestazione e, successivamente, la documentazione che attesti l’espletamento della procedura disciplinare a carico del lavoratore. Entro lo stesso temine l’impresa dovrà versare alla Cassa Edile l’importo della multa disciplinare. In caso di mancato invio della documentazione e del versamento della multa, la Cassa Edile provvederà a sanzionare l’impresa per un importo pari alla contribuzione, calcolata sulle ore di assenza, secondo le aliquote in vigore al momento con esclusione dell’accantonamento GNF.

Si rammenta inoltre, che la mancata osservanza ditali disposizioni, potrà non dar luogo alla richiesta di regolarizzazione dell’impresa inadempiente e al pagamento delle sanzioni previste. Tali importi dovuti e non versati concorreranno a determinare il raggiungimento del limite dei 150 euro e al superamento delle ore previste, quindi l’impresa sarà considerata irregolare ai fini DURC con segnalazione in BNL.

 

Comunicazione ore sanzionabili

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